Art. 632 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 632. Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l’estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione.

Si applica la disposizione dell’articolo 310 ultimo comma.


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