Articolo 631. Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.
Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.