Articolo 630. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell’articolo successivo. L’estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell’esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza.
Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo con l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza 1.
Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
1 La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 1981, n. 195, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non estende, in relazione all’Articolo 629 c.p.c., il reclamo previsto dall’Articolo 630, ultimo comma, all’ordinanza del giudice dell’esecuzione dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.