Articolo 619. Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all’udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando è competente l’ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti fissa all’opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all’ufficio giudiziario competente per valore.