Art. 61 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 61. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.


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