Art. 60 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 60. Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

1 quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2 quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.


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