Art. 598 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 598. Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell’articolo 512.


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