Art. 591 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 591. All’udienza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.

In quest’ultimo caso, il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.


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