Art. 576 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 576. Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1 se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

2 il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568;

3 il giorno e l’ora dell’incanto;

4 il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonchè le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;

5 l’ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

6 la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;

7 il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

L’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.


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