Art. 573 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 573. Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull’offerta più alta.

Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.


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