Art. 572 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 572. Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l’offerta non supera di almeno un quarto il valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.

Se supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all’incanto.

Si applica anche in questo caso la disposizione dell’articolo 577.


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