Articolo 567. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.
Al ricorso si debbono unire l’estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato.