Art. 566 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 566. I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione.


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