Art. 563 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 563. Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.

Per gli effetti di cui all’articolo seguente l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita.


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