Art. 561 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 561. Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 563 secondo comma. In tal caso l’esecuzione si svolge in unico processo.

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l’udienza di cui sopra, si applica l’articolo 524 ultimo comma.


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