Art. 548 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 548. Se il terzo non comparisce all’udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il pretore, su istanza di parte, provvede all’istruzione della causa a norma del libro secondo, se essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti rimette le parti davanti al tribunale competente, assegnando loro un termine perentorio per la riassunzione.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell’articolo 232 primo comma.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.


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