Art. 540 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 540. La vendita all’incanto si fa per contanti.

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.


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