Art. 534 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 534. Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all’articolo 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.


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