Articolo 532. Quando lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinchè proceda alla vendita.
Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.
Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.