Art. 530 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 530. Sull’istanza di cui all’articolo precedente il pretore fissa l’udienza per l’audizione delle parti.

All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal terzo comma dell’articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell’articolo 525.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.


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