Art. 512 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 512. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitori o terzo assoggettato all’espropriazione circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione provvede all’istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell’articolo 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.


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