Art. 510 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 510. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.

Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.


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