Articolo 503. La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
Art. 503 c.p.c. Codice di Procedura Civile
Art. 501 »
« Art. 504
Ricerca nell'ordinamento giuridico
Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: