Art. 494 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 494. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.

All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

Articolo così sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.


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