Art. 484 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 484. L’espropriazione è diretta da un giudice.

Nei tribunali la nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che è stato formato.

Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente.

Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.


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