Art. 474 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 474. L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1 le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2 le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3 gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.


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