Articolo 445. Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell’articolo 424.
Nei casi di particolare complessità il termine di cui all’articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
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