Art. 441 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 441. Il collegio, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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