Articolo 440. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 440. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
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