Articolo 439. Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 439. Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
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