Articolo 438. Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 438. Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: