Art. 438 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 438. Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430.

Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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