Art. 434 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 434. Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte dall’articolo 414.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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