Articolo 432. Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 432. Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
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