Art. 426 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 426. Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’Articolo 426 del codice di procedura civile, come modificato dall’Articolo 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533 sul nuovo rito del lavoro, e dell’articolo 20 della legge medesima nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell’ordinanza che fissa la udienza di discussione ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti.


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