Art. 425 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 425. Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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