Art. 423 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 423. Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L’ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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