Art. 417 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 417. In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire duecentocinquantamila.

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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