Art. 414 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 414. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

1 l’indicazione del giudice;

2 il nome, il cognome, nonchè la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonchè la sede del ricorrente o del convenuto;

3 la determinazione dell’oggetto della domanda;

4 l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

5 l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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