Articolo 404. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti 1.
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette:
– l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell’intimato o per la mancata opposizione dell’intimato pur comparso sentenza 7 giugno 1984, n. 167.
– l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di sfratto per morosità sentenza 25 ottobre 1985, n. 237.
– l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza con la quale il pretore dispone l’affrancazione del fondo ex Articolo 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607 sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105.
1 La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 26 maggio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, nella parte in cui non ammette l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.