Art. 401 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 401. Il giudice della revocazione può pronunciare su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, la ordinanza prevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Articolo così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.


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