Art. 391 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 391. Sulla rinuncia la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza.

L’ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese 1.

L’ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo.

La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

1 Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.


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