Articolo 391. Sulla rinuncia la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza.
L’ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese 1.
L’ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo.
La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
1 Comma così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.