Art. 390 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 390. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all’Articolo 375.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.


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