Art. 384 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 384. La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Articolo così sostituito dall’Articolo 66, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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