Art. 368 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 368. Nel caso previsto nell’Articolo 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.

Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo o davanti a un pretore, oppure al procuratore generale presso la Corte di appello, se pende davanti alla Corte.

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente.


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