Art. 353 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 353. Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo 1.

1 Comma abrogato dall’Articolo 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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