Art. 342 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 342. L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonchè le indicazioni prescritte nell’articolo 163.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis.

Articolo così sostituito dall’Articolo 50, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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