Articolo 339. Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, secondo comma.
E’ inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’articolo 114.
Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità 1.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
1 Comma così sostituito dall’Articolo 33, L. 21 novembre 1991, n. 374.