Art. 339 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 339. Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, secondo comma.

E’ inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’articolo 114.

Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità 1.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 33, L. 21 novembre 1991, n. 374.


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