Articolo 336. La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata 1.
1 Comma così sostituito dall’Articolo 48, L. 26 novembre 1990, n. 353.