Art. 336 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 336. La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata 1.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 48, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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