Art. 334 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 334. Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.


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