Art. 329 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 329. Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’Articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.


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